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La pirateria è diventata legale in Italia? No

Ha fatto molto discutere una recente sentenza del tribunale di Frosinone, che a qualcuno è sembrata una ‘legalizzazione’ della pirateria. Ma non è così…

I fatti. Il gestore dei siti filmakers.biz, filmakerz.org, filmaker.me e cineteka.org aveva ricevuto una sanzione per quanto riguarda l’attività dei suoi siti, che indirizzavano (tramite appositi link) ad altri siti dove era possibile vedere illegalmente film in streaming. Tuttavia, una recente sentenza del Tribunale di Frosinone ha annullato quella precedente decisione. Molto probabilmente avrete letto grandi titoli di giornali e siti web dedicati alla vittoria della pirateria, con un messaggio che potremmo sintetizzare con “ormai questa attività è legale, state tranquilli”. Ma è veramente così? Decisamente no, come ci spiega lo studio Gallavotti Bernardini & Partners, che ci ha fornito un parere in merito:

Dalla lettura della sentenza n. 181/2017 pubblicata dal Tribunale di Frosinone il 7 febbraio 2017 non è possibile evincere in alcun modo che siano “leciti i link a siti di streaming di film” come apparso invece in alcuni articoli di giornali.

La sentenza annulla una precedente ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Frosinone aveva ingiunto ex art. 174bis L. 633/1941 al proprietario/gestore del sito in oggetto una sanzione amministrativa per aver violato l’art. 171 ter, 2 comma lett. a bis della L. 633/1941. Questa norma presuppone, nella descrizione della fattispecie di reato, che la comunicazione al pubblico avvenga “a fini di lucro” ovvero che ci sia stato un guadagno apprezzabile da parte di chi immette in un sistema di reti telematiche l’opera tutelata.

Nel caso in esame il Tribunale ha riscontrato una carenza della prova del fine di lucro, in quanto non risultavano allegate prove sufficienti sulla natura dei banner utilizzati e la loro effettiva capacità di produrre reddito degli stessi.

Visto che requisito di punibilità perché sussista la specifica ipotesi di violazione di cui al citato articolo è proprio la prova del fine di lucro, la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 171 ter, 2 comma, lett. a bis della L. 633/1941 è stata annullata mancando uno dei presupposti.

Ciò non esclude, invece, che un’attività come quella del gestore del sito in oggetto possa essere ritenuta illecita e passibile di sanzioni anche penali, poiché ai sensi dell’art. 171 della L. 633/1941 non si richiede il fine di lucro come requisito per la commissione dell’illecito, restando punibile chiunque “senza averne diritto” e per “qualsiasi scopo” mette a disposizione del pubblico contenuti protetti”.

Per riepilogare: in questo specifico caso (aspetto che va sempre ricordato, ogni caso ha le sue particolarità), è stato contestato un reato che richiede la prova del fine di lucro e che invece il Tribunale di Frosinone ha ritenuto non sufficientemente provato. Ma questo non significa che tutti i casi futuri non porteranno prove giudicate sufficienti e che d’ora in poi si potrà svolgere un’attività simile ai siti in questione senza problemi, anche perché invece l’art. 171 della L. 633/1941 prevede comunque sanzioni per chi mette a disposizione contenuti protetti, anche se lo fa non per fini di lucro. Insomma, se stavate pensando di aprire un sito del genere, forse vi conviene ripensarci…

Robert Bernocchi
E' stato Head of productions a Onemore Pictures e Data and Business Analyst at Cineguru.biz & BoxOffice.Ninja. In passato, responsabile marketing e acquisizioni presso Microcinema Distribuzione, marketing e acquisizioni presso MyMovies.
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