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Il Tar del Lazio: regolamento Agcom anticostituzionale?

Il Tar del Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il regolamento Agcom sulla tutela del diritto d’autore in rete, accentando sostanzialmente le tesi dei ricorrenti (Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Assoprovider e Assintel. «Il Collegio – si legge nell’ordinanza – ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai…

Il Tar del Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il regolamento Agcom sulla tutela del diritto d’autore in rete, accentando sostanzialmente le tesi dei ricorrenti (Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Assoprovider e Assintel. «Il Collegio – si legge nell’ordinanza – ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della eventuale declaratoria di illegittimità del regolamento dell’Agcom».

Agcom

Motivo: «per la violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21, I comma, 24 e 41 della Costituzione, nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa e per la violazione del principio del giudice naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con la conseguente violazione degli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione». Oltre al rinvio alla Corte Costituzionale,il Tar ha ordinato che «a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica». La decisione risale al 25 giugno. In sostanza le associazioni dei consumatori che avevano presentato ricorso sostenevano che un’autorità amministrativa non poteva sostituirsi alla magistratura nel decidere il blocco di siti web o la rimozione di contenuti in rete a seguito della violazione di copyright. Per Agcom il Tar «rimettendo una valutazione di legittimità alla Corte Costituzionale, non ha messo in dubbio la legittimità del provvedimento e quindi dell’operato dell’Autorità (in questo caso avrebbe semplicemente provveduto a dichiarare illegittima la delibera) ma ha posto in dubbio la legittimità della legge dalla quale il provvedimento è originato».

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